Vai al contenuto

PRIVACY DPO

  • INFO
  • PUBBLICAZIONI
  • VIDEO
  • CERTIFICAZIONI

Tag: Trilogo

Regolamento Privacy UE

Il DPO dopo l’accordo del Trilogo sul Regolamento Europeo Privacy

su 17 dicembre 20157 gennaio 2016 da Matteo Colomboin DPO, Regolamento UE, Unione EuropeaLascia un commento

Il 15 dicembre 2015, è stato raggiunto un accordo in sede di Trilogo sul testo del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali.

Cliccare qui per leggere il testo del Regolamento

Il Regolamento, agli artt. 35, 36 e 37, ha definito quale dovrà essere il ruolo del Data Protection Officer all’interno delle nostre organizzazioni.

Cliccare qui per leggere la traduzione non ufficiale degli artt. 35, 36 e 37.

Qui di seguito vi forniamo una breve sintesi rispetto a quanto previsto per questa figura:

LA DESIGNAZIONE

La designazione del D.P.O. è obbligatoria quando:

  • (a) il trattamento è effettuato da un’autorità o un ente pubblico, fatta eccezione per i tribunali che esercitano l’attività giudiziaria; o
  • (b) le attività principali del Data Controller o Data Processor consistono in operazioni di trattamento che, in virtù della loro natura, del loro scopo e/o della loro finalità, richiedono un monitoraggio regolare e sistematico delle persone interessate su larga scala; o
  • (c) le attività principali del Data Controller o Data Processor consistono nel trattamento su larga scala di categorie speciali di dati (dati sensibili) ai sensi dell’Articolo 9 e di dati relativi alle condanne penali e reati di cui all’Articolo 9a;
  • (d) se previsto dal diritto dell’Unione o dal diritto dello Stato membro (comma 4). Un gruppo di imprese può designare un unico D.P.O., a condizione che sia facilmente raggiungibile da parte di ciascuno stabilimento. Più autorità o enti pubblici possono designare un unico D.P.O., tenendo conto della loro struttura e dimensione organizzativa.
I REQUISITI

Il D.P.O. deve essere designato sulla base dell’approfondita conoscenza della normativa sulla protezione dei dati e sulla capacità di svolgere i compiti di cui all’Articolo 37. Può essere un soggetto interno (ossia un membro dello staff del Data Controller o Processor), oppure un soggetto esterno che assolve i propri compiti sulla base di un contratto di servizi.

LA POSIZIONE

Il D.P.O. deve essere correttamente e tempestivamente coinvolto in tutte le tematiche che riguardano la protezione dei dati personali. Il Data Controller o Processor deve fornirgli le risorse necessarie per svolgere i propri compiti, per mantenersi aggiornato, nonché l’accesso ai dati personali e alle operazioni di trattamento. Gli interessati possono contattarlo in merito a tutte le questioni relative al trattamento dei dati nonché per l’esercizio dei propri diritti. Il D.P.O. non deve ricevere alcuna istruzione per quanto riguarda l’esercizio dei propri compiti, non deve venire dimesso o penalizzato in ragione dell’esecuzione delle proprie funzioni, e riferisce direttamente al più alto livello di gestione del Data Controller o Processor. Può svolgere altre attività, purché non siano in conflitto d’interessi. Dev’essere vincolato al segreto o alla riservatezza in merito alla prestazione dei suoi compiti, nel rispetto del diritto dell’Unione o dello Stato membro.

I COMPITI

Il D.P.O. deve:

  • (a) informare e consigliare il Data Controller o Processor e gli impiegati che trattano i dati personali circa i loro obblighi ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati;
  • (b) controllare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati e delle regole del Data Controller o Processor in materia di protezione dei dati personali;
  • (c), (d), (e): …. (non riproposti nel testo)
  • (f) fornire consulenza ove richiesto per quanto riguarda il P.I.A.: Privacy Impact Assessment e monitorare i relativi adempimenti;
  • (g) cooperare con l’autorità di vigilanza (Autorità Garante Privacy);
  • (h) agire come punto di contatto per l’autorità di vigilanza sulle questioni relative al trattamento dei dati personali. Deve prendere in debito considerazione i rischi associati alle operazioni di trattamento, avuto riguardo alla natura, allo scopo, al contesto ed alle finalità del trattamento.

Fonte: www.statewatch.org

Autori: Matteo Colombo e Laura Asnaghi

Condividi:

  • Fai clic per condividere su X (Si apre in una nuova finestra) X
  • Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Facebook
  • Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra) LinkedIn
Mi piace Caricamento...

REGOLAMENTO PRIVACY UE: ULTIMI PASSI

su 30 novembre 201530 novembre 2015 da Matteo Colomboin DPO, Regolamento UELascia un commento

Oggi, 30 novembre 2015, si è tenuta la Commissione LIBE (Libertà civili, giustizia e affari interni), nel corso della quale gli attori coinvolti hanno sintetizzato lo stato dei lavori relativi al futuro Regolamento Privacy UE.

La negoziazione sul futuro Regolamento dovrebbe terminare nei prossimi due Triloghi, che si terranno uno il 10 dicembre e l’altro il 15 dicembre 2015.

I relatori, tra i quali vi è Jan Philipp Albrecht, hanno riferito che sono stati raggiunti accordi pressoché definitivi sul Capo 1 (Disposizioni Generali), ad eccezione dell’ambito di applicazione, Capo 2 (Principi), Capo 3 (Diritti dell’interessato), Capo 6 (Autorità di Controllo indipendenti), Capo 7 (Cooperazione e Coerenza), Capo 8 (Ricorsi, Responsabilità e Sanzioni), Capo 9 (Disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento dati: stato di salute, rapporti di lavoro, ricerca scientifica) e Capo 10 (Atti delegati).

Mancano, ad oggi, accordi sui seguenti principali istituti:

  • Data Protection Officer: l’obiettivo è di non lasciare ai singoli Stati la facoltatività della nomina, ma di ricercare uno standard, seppur minimo, di obbligatorietà della nomina per settori specifici;
  • Data Breach: si deve trovare un accordo sugli indicatori di rischio che ne facciano scattare l’obbligatorietà;
  • Consenso: si sta cercando un accordo su come debba essere espresso, quando debba essere ripetuto e su quale debba essere l’informativa minima;
  • Ricerca scientifica: si sta discutendo su quale debba essere la tutela, soprattutto per dati sensibili raccolti in occasione di ricerche epidemiologiche;
  • Sanzioni: si è trovato un accordo generale sulla percentuale di sanzione, che dovrebbe pari nel massimo al 2% del fatturato mondiale annuo, ma si sta ancora discutendo su come raggiungere un’armonizzazione da parte di tutte le Autorità Garanti nazionali nella relativa applicazione.

Si è raggiunto un importante accordo per quanto riguarda l’anonimizzazione dei dati, la portabilità dei dati ed il principio generale dell’approccio basato sul rischio (P.I.A.).

Rimane un tema che, seppur questo Regolamento permetterà un’armonizzazione importante e necessaria per il mercato digitale europeo, vi sono ben 68 casi di apertura alle singole normative statali che potranno derogare al Regolamento (Es. diritto del lavoro, sicurezza pubblica, salute, ecc.).

Il Regolamento sarà approvato all’inizio del 2016 ed avrà efficacia decorsi due anni (inizio 2018).

Autori: Matteo Colombo e Laura Asnaghi

Condividi:

  • Fai clic per condividere su X (Si apre in una nuova finestra) X
  • Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Facebook
  • Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra) LinkedIn
Mi piace Caricamento...

Regolamento Privacy UE | A che punto siamo sul Data Protection Officer?

su 13 novembre 201513 novembre 2015 da Matteo Colomboin DPO, Regolamento UE, Senza categoria, Unione EuropeaLascia un commento

In questi giorni ho avuto modo di leggere un interessante articolo pubblicato da IAPP (International Association of Privacy Professionals) e di confrontarmi con alcuni colleghi DPO che lavorano a Bruxelles.

La domanda che tutti ci poniamo è:

Alla fine del Trilogo la figura del DPO sarà obbligatoria o solo suggerita ?

Come sapete negli ultimi 3 anni sono state redatte 3 diverse versioni di bozze di Regolamento Privacy UE ed in particolare quelle di: Commissione Europea, Parlamento Europeo e Consiglio d’Europa.

Se inizialmente le bozze di Regolamento della Commissione e del Parlamento parlavano di DPO obbligatorio per una serie di aziende, l’ultima versione del Consiglio d’Europa (CDE) ha rivisto sostanzialmente l’articolo 35 prevedendo la figura del DPO facoltativa ad eccezione di disposizioni specifiche dei singoli Stati membri.

In questi mesi, in sede di Trilogo, la divisione delle parti è rimasta, ma entro fine dicembre 2015 dovranno terminare i lavori e gli Stati arriveranno ad una posizione comune che, sia pure di compromesso, dovrà essere trovata.

I “rumors” dicono che un accordo potrebbe essere trovato rendendo la figura del DPO obbligatoria in due casi:

  1. Numero di persone interessate. Dalle iniziali 5.000 si dovrebbe passare ad una cifra compresa fra 50.000 e 500.000 (quindi grandi DB – si pensi al marketing o alla P.A.);

  2. Tipologia dei dati trattati. Ossia nel caso in cui l’attività principale del Data Controller riguardasse il trattamento di dati speciali (ex dati sensibili e giudiziari) ed in particolare dati sanitari. A ciò si aggiungano i Data Controller che trattano dati finanziari o dati di minori.

13 novembre 2015

Autore: Matteo Colombo

Condividi:

  • Fai clic per condividere su X (Si apre in una nuova finestra) X
  • Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Facebook
  • Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra) LinkedIn
Mi piace Caricamento...

Italia: l’arrivo del Data Protection Officer

su 18 giugno 201516 luglio 2015 da Matteo Colomboin DPO, Garante Privacy, Regolamento UELascia un commento

Con l’arrivo dell’estate 2015 ha avuto inizio il Trilogo fra Commissione Europea, Parlamento UE e Consiglio UE per arrivare al più presto (si spera entro dicembre 2015) all’approvazione del nuovo Regolamento Privacy UE, all’interno del quale è prevista l’introduzione della nuova figura Privacy del Data Protection Officer (DPO).

Infatti anche in due documenti ufficiali dell’Autorità Garante Italiana viene già citata la figura del DPO, smentendo quindi chi negli ultimi mesi era scettico su questa figura già presente in 15 Stati UE.

Il primo documento in questione è la Relazione Annuale 2014 dell’Autorità Garante Privacy, presentata il 23 giugno 2015 alla Camera dei deputati, che a pagina 130 riporta testualmente:

[…] nella proposta di regolamentazione europea in corso di approvazione si supererà la logica della notificazione a vantaggio di nuovi strumenti più effettivi, primo fra tutti l’introduzione della nuova figura del Data Protection Officer (definito nella traduzione italiana, in maniera un po’ infelice, “Responsabile della protezione dei dati”) – i cui compiti sono ancora in definizione -, “presidio avanzato” presso il titolare del trattamento del rispetto dei principi e degli adempimenti in materia nonché interlocutore ed elemento di connessione tra il titolare del trattamento e l’Autorità.

Il secondo documento è rappresentato dall’allegato A delle linee guida sul dossier sanitario elettronico (doc. web 4084632) che al punto 7.2 prevede che chi tratta dati sanitari e costituisce dossier sanitari elettronici come di seguito riportato:

[…] In sintonia con quanto espresso nel parere sul citato schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Fascicolo sanitario elettronico, in ragione della particolare delicatezza delle informazioni trattate mediante il dossier sanitario, il Garante auspica che i titolari del trattamento individuino al loro interno una figura di responsabile della protezione dei dati che svolga il ruolo di referente con il Garante (c.d. DPO – Data Protection Officer), anche in relazione ai casi di data breach precedentemente illustrati.

Quindi non un obbligo, ma la consapevolezza che senza una figura di riferimento Privacy, ovvero una sorta di “RSPP sulla Privacy”, il titolare del trattamento non potrebbe governare efficacemente la Data Protection per i trattamenti di dati speciali che prevedono misure di sicurezza ed adempimenti specifici.

Sono questi i primi passi che, anche in qualità di Presidente di ASSO DPO, mi auguro portino ad una formalizzazione di una figura indispensabile per la corretta gestione della Privacy e della Data Protection all’interno delle nostre organizzazioni o, come auspicato dalla Presidente del CNIL (Garante Francese) Isabelle Falque Pierrotin durante la Conferenza internazionale dal titolo: “Privacy in a Connected World” tenutasi a Cambridge dal 6 all’8 luglio 2015 e a cui ho avuto il piacere di partecipare, il DPO dovrà essere una figura portante della riforma: una sorta di “direttore d’orchestra” punto di riferimento indispensabile per il Data Controller (titolare del trattamento per la normativa italiana).

Condividi:

  • Fai clic per condividere su X (Si apre in una nuova finestra) X
  • Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Facebook
  • Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra) LinkedIn
Mi piace Caricamento...

CERCA

ARCHIVIO

  • settembre 2018
  • agosto 2017
  • luglio 2017
  • Maggio 2017
  • marzo 2017
  • dicembre 2016
  • luglio 2016
  • Maggio 2016
  • aprile 2016
  • marzo 2016
  • febbraio 2016
  • gennaio 2016
  • dicembre 2015
  • novembre 2015
  • ottobre 2015
  • settembre 2015
  • agosto 2015
  • giugno 2015
Follow PRIVACY DPO on WordPress.com

MATTEO COLOMBO

Matteo Colombo

Matteo Colombo

CEO di Labor Project e Presidente di ASSO DPO

Visualizza Profilo Completo →

Crea un sito o un blog gratuito su WordPress.com.
Privacy e cookie: questo sito usa cookie. Continuando a usare questo sito, si accetta l’uso dei cookie.
Per scoprire di più anche sul controllo dei cookie, leggi qui: Informativa sui cookie
  • Abbonati Abbonato
    • PRIVACY DPO
    • Hai già un account WordPress.com? Accedi ora.
    • PRIVACY DPO
    • Abbonati Abbonato
    • Registrati
    • Accedi
    • Segnala questo contenuto
    • Visualizza sito nel Reader
    • Gestisci gli abbonamenti
    • Riduci la barra
%d