Certificazione del DPO: occorre una norma europea (EN)

Negli ultimi mesi la discussione sul ruolo del Data Protection Officer, delle figure privacy e sulla loro certificabilità si è fatto sempre più acceso.

In Italia, oltre ad alcuni schemi proprietari sulla figura del DPO, come quello di CEPAS, sono in corso i lavori UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) per definire una norma tecnica UNI/UNINFO Attività professionali non regolamentate – Profili professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali – Requisiti di conoscenza abilità e competenza che definisca i profili e le competenze dei professionisti che lavorano nel contesto del trattamento e della protezione dei dati personali.

In Spagna l’Autorità Garante Privacy | Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) in collaborazione con ENAC, l’Ente di normazione nazionale, ha presentato uno schema di certificazione per i Data Protection Officer.

Seppure questi schemi sono e saranno ad adesione volontaria, sono visti come punto di riferimento per fornire al mercato contenuti ed elementi minimi per un meccanismo di certificazione che possa servire come garanzia per stabilire le qualifiche e le professionalità dei futuri Data Protection Officer.

Tuttavia, la figura del DPO dovrebbe essere europea e quindi le aziende si aspettano che i requisiti e le qualifiche siano uniformi in tutti gli Stati membri UE e non che vi siano schemi nazionali diversi; in quest’ultimo caso verrebbe meno lo spirito della riforma.

Quindi così come il WP29 (in futuro Comitato Europeo per la Protezione dei dati EDPB) è chiamato ad intervenire per assicurare, fra l’altro, un’applicazione coerente del Regolamento Privacy (UE) 2016/679; potremmo auspicare che il CEN (European Committee for Standardization), organismo di normazione europea, elabori di concerto con l’EDPB una norma EN sul Data Protection Officer.

Ricordo infatti che le norme EN devono essere obbligatoriamente recepite dai Paesi membri CEN e la loro sigla di riferimento diventa, nel caso dell’Italia, UNI EN. Queste norme servono ad uniformare la normativa tecnica in tutta Europa, quindi non è consentita l’esistenza a livello nazionale di norme che non siano in armonia con il loro contenuto.

La formalizzazione di una norma EN sarebbe quindi un modo veramente efficace per uniformare a livello europeo criteri, qualifiche caratteristiche del Data Protection Officer (DPO) e delle figure privacy a questi affiancate: la stessa filosofia del GDPR.

Matteo Colombo

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Gestione della privacy come quella della sicurezza sul lavoro

Intervista di eSanit@ al Dott. Matteo Colombo     CEO di Labor Project srl e Presidente di ASSO DPO

Fonte: www.esanitanews.ite-sanit@

Il recente Congresso annuale della AssoDPO, l’Associazione Data Protection Officer, verteva su numerosi argomenti di primo piano della sicurezza dei dati: gli impatti del nuovo regolamento privacy Ue sulle imprese europee ed extra europee anche in ambito sanitario, il ruolo del DPO in Europa, l’accountability e trasferimento dati all’estero, il data breach. Matteo ColomboVi è anche stata una tavola rotonda con le principali associazioni continentali per la privacy per confrontarsi con il punto di vista dei DPO degli altri paesi. Abbiamo chiesto a Matteo Colombo, presidente ASSO DPO, di raccontarci i principali nodi tematici emersi nella due giorni milanese.

Avevate numerosi argomenti caldi per la discussione. Come l’avete impostata?

«Verteva sul futuro prossimo, alla luce degli adempimenti richiesti dal nuovo regolamento Ue, e su temi come il data breach e l’accountability. Sono stato recentemente in America al Global Privacy Summit. Tenendo conto che gli Usa sono molto più avanti di noi sulla privacy, gli argomenti che interessano sono stati anche lì la crittografia dei dati, l’analisi dei data breach,  la formazione di tutti i soggetti che hanno a che fare con i dati e la governance per la gestione dei dati da parte del Data Protection Officer. AssoDPO nasce per dare strumenti ai professionisti della privacy che si devono ormai muovere su un mercato che non è più solo italiano ma europeo. Teniamo conto che il DPO è il soggetto che si interpone tra il titolare del trattamento e la struttura aziendale. I DPO italiani stanno organizzando il loro lavoro sulla scorta delle esperienze di altri soggetti europei, rimettendo in auge il registro del trattamento, rifacendosi quindi a modelli interni che consentono di tracciare il trattamento, di analizzare e difendere i dati del cittadino e del paziente, lavorando a contatto con il titolare del trattamento medesimo. I DPO hanno a che fare o con case madri estere che stanno cercando di coordinarli oppure lavorano in filiali fuori Italia, quindi stanno cercando di applicare delle policy interne, delle informative comuni, delle regole per  il data breach. Stanno mettendo in piedi un processo aziendale anche senza avere ancora il supporto di una norma ISO».

E per quanto riguarda i dati specificamente sanitari?

«Abbiamo fatto un’analisi legata alla digitalizzazione e ai vantaggi e ai rischi che essa ha per il cittadino-paziente. Le aziende sanitarie devono strutturarsi per difendere i dati e il processo dev’essere governato dal DPO. Al congresso è stato fatto un esempio significativo: a Bologna, l’archivio cartaceo delle cartelle sanitarie è di oltre 20 km. di estensione fisica. La sua  complessità comporta difficoltà nel reperire le informazioni ma lo rende anche più facilmente difendibile rispetto a un archivio digitale, perché la digitalizzazione in un unico database fa sì che sia più facile che avvengano violazioni dei dati. Il nuovo regolamento introduce il concetto della privacy by default e by design e quindi la necessità, per la gestione dei dossier sanitari, di lavorare molto sulla privacy by design, per far sì che i dati vengano lavorati da alcuni soggetti e non da altri, ad esempio dai medici e non dagli amministrativi. Un altro tema portato in primo piano dal nuovo regolamento è la crittografia dei dati per far sì che, in caso di data breach, l’accesso non autorizzato avvenga su dati non aperti. Le aziende sanitarie devono programmare la criptazione dei dati con un investimento che però è modesto, nell’ordine di poche migliaia di euro».

Vi sono stati nel recente passato casi di accessi non autorizzati ai dati sanitari in aziende pubbliche.

«Il colonnello Marco Menegazzo – comandante del Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza – ha detto che in questo primo semestre vengono verificati i dossier delle aziende sanitarie pubbliche e quelle private che trattano dati sanitari. Già adesso le aziende che hanno subito data breach hanno l’obbligo di notificarlo e infatti ho casi di soggetti, che seguo, i quali hanno avuto data breach e che hanno comunicato gli accessi abusivi al sistema all’autorità garante. Il nuovo regolamento, imponendo la crittografia dei dati e l’utilizzo di software che osserva la privacy by design non  impone la comunicazione del data breach, perché i dati non sono leggibili. L’investimento sarà bilanciato dal fatto di non dover rendere noto il data breach e viene così meno il problema mediatico di dover avvisare tutti gli interessati, con le conseguenti ricadute d’immagine. Saremo tutti sottoposti a questi investimenti per la sicurezza dei dati. La norma impone misure idonee e ciò comporta un cambio di mentalità: l’atteggiamento deve diventare proattivo».

Avete affrontato anche questioni inerenti la gestione di dati sanitari particolari o in strutture come le Residenze sanitarie assistenziali?

«Un discorso importante è stato quello riguardante i dati sanitari nelle RSA. Hanno dossier sanitari anche se non se ne rendono conto e hanno spesso database di dati leggibili da tutti gli operatori. Quindi dovranno nominare anch’esse un DPO e provvedere alla sicurezza del dossier. È una svolta epocale che richiede investimenti mirati per la difesa del dato. L’autorità garante ha detto che in fase di accertamento il primo quesito che viene posto è sulla governance: chi è il titolare, chi sono i responsabili e chi sono gli incaricati. Occorre un organigramma certo, con ruoli e responsabilità di chi tratta e garantisce la sicurezza. Bisogna capire che la gestione della privacy diventa come quella della sicurezza sul lavoro. Infine, un altro argomento molto interessante su cui è stata posta l’attenzione è il dato genetico e di come in futuro andrà a influire sulle scelte dei cittadini».

Corte di Giustizia Europea e Safe Harbor | che fare ?

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea il 06 ottobre 2015 ha dichiarato invalidi i principi privacy del c.d. “Safe Harbor” relativi al trasferimento dei dati negli Stati Uniti d’America.

Per la Corte l’invalidità è basata sul fatto che i dati trasferiti negli Stati Uniti ai sensi dei principi previsti dalla Direttiva Privacy UE non godrebbero di un livello di protezione dei dati personali equivalente a quello assicurato nel territorio dell’Unione Europea (cfr. caso Snowden).

Infatti, il problema principale rilevato è che gli accordi di Safe Harbor non hanno impedito alle Autorità Pubbliche Americane di monitorare e di accedere ai dati europei trasferiti negli Stati Uniti, anche in circostanze che non si possono considerare necessarie.

L’Autorità Garante Italiana ha evidenziato come sia necessario fornire una risposta coordinata a livello europeo anche da parte delle varie DPA, le quali stanno valutando le modalità più efficaci per individuare linee-guida comuni applicabili ai trasferimenti dei dati verso gli Stati Uniti d’America.

Cosa dovremo fare?
Dovremo bloccare il trasferimento e il trattamento dei dati negli Stati Uniti per quelle società che basano il principio di adeguatezza solo sull’essere certificate "Safe Harbor"? 

La decisione non blocca o sospende automaticamente il trasferimento dei dati verso gli Stati Uniti. Tale potere spetta alle competenti autorità nazionali, ovvero per quanto concerne l’Italia al Garante per la protezione dei dati personali.

Tuttavia, alla luce della decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, è verosimile che i trasferimenti di dati verso gli Stati Uniti basati esclusivamente sul regime “Safe Harbor” potranno essere  oggetto di contestazione.

Le aziende, a parere di chi scrive e di altri autorevoli DPO,  in attesa di una presa di posizione politica a livello UE e dei Garanti Privacy, anche attraverso una decisione del WP29, dovrebbero:

  • rivedere ed analizzare i dati trasferiti negli Stati Uniti ai sensi del “Safe Harbor”, ivi compresi gli accordi con i fornitori americani che fanno affidamento su tali principi;
  • limitare questi trasferimenti di dati a ciò che è essenziale per il business della società;
  • adottare le c.d. “standard contractual clauses” | contratti tipo espressamente approvati dalla Commissione Europea e già utilizzati dalle società.
  • prevedere la possibilità di presentare richiesta per Binding Corporate Rules (BCR), strumento volto a consentire il trasferimento dei dati solo tra società facenti parti dello stesso gruppo di imprese.

Tutto ciò sperando che questa decisione non faccia venir meno anche la legittimità in futuro di tali strumenti.

Le aziende ed i propri Data Protection Officer che si trovano in questa condizione dovrebbero quindi compiere una dettagliata verifica di conformità interna | audit sulle modalità in cui i dati vengono trasferiti negli Stati Uniti e dovranno cercare di minimizzare i rischi di future contestazioni.

07 ottobre 2015